
cosa è:
è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'assise e la Corte di assise di appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
a cosa serve:
l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
requisiti di iscrizione:
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condizioni di incompatibilità:
sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare le seguenti categorie di persone:
modalità di iscrizione:
quando presentare la domanda:
dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.
quanto dura:
l'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
notizie utili:
- i giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento;
- l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
- i giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
- ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione (art. 36 L. 10/04/1951, n.287).
composizione delle Corti:
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riferimenti legislativi:
legge 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise";
legge 5 maggio 1952, n. 405;
legge 27 dicembre 1956, n. 1441.