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Albo unico degli scrutatori

cosa è:
è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

a cosa serve:
l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati, in occasione di consultazioni elettorali, scrutatori presso un seggio elettorale .

requisiti di iscrizione:
occorre essere cittadini italiani, elettori del Comune di Rimini e aver assolto agli obblighi scolastici; sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:

  • i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

quando presentare la domanda:
ogni anno dal 1 ottobre al 30 novembre.

dove presentare la domanda:
presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Rimini, Via Caduti di Marzabotto, 25 - tel. 0541/704798

quanto dura:
fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale;
la domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

quando viene effettuata la nomina:
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data della votazione, la Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza, preannunziata 2 giorni prima con manifesto affisso nell'Albo Pretorio del Comune, procede:

  • a) alla nomina, tra gli iscritti all'Albo, degli scrutatori occorrenti per la costituzione dei n. 142 uffici elettorali di sezione;
  • b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto Albo per sostituire gli scrutatori rinunciatari. 

Il numero di scrutatori previsto per ogni singolo seggio èdi 4, tale numero viene ridotto a 3 per le consultazioni  referendarie.

riferimenti legislativi:

  • l. 30 aprile 1999, n.120.
  • l. 21 marzo 1990, n. 53.
  • l. 30 aprile 1999, n. 120 recante "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
  • l. 8 marzo 1989, n 95 recante "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale";
  • T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "norme per la elezione della Camera dei Deputati".