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Premessa elezioni regionali

Il consiglio regionale della Regione Emilia Romagna è composto da 50 consiglieri.
- 10 consiglieri (corrispondenti ad 1/5) vengono eletti sulla base di liste regionali con sistema maggioritario;
- 40 consiglieri (corrispondenti a 4/5) vengono eletti sulla base di liste provinciali con sistema proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale;
La lista regionale, pena nullità, deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento, convergente, con almeno un gruppo di liste provinciali, presentate in non meno della metà delle province della regione.

La scheda di votazione (di colore verde) è unica;
Su di essa l'elettore esprimerà un voto per la lista provinciale (è possibile indicare una di preferenza) e un voto per la lista regionale (non è possibile indicare preferenze);
E' ammesso il voto disgiunto (un voto lista provinciale e un voto lista regionale non collegata)

Alla Circoscrizione della Provincia di Rimini sono attribuiti n. 3 seggi;
La Popolazione della nuova provincia Rimini con i 7 Comuni Valmarecchia è di 290.033 abitanti (dati riferiti all'ultimo censimento);
Numero di Sottoscrizioni per la presentazione delle liste:
Lista regionale sottoscrizioni da 3.500 a 5.000
Lista provinciale nella circoscrizione di Rimini sottoscrizioni da 1.000 a 1.500


E' ammessa la candidatura (nella stessa lista) in massimo tre circoscrizioni
Ciascuna lista provinciale deve contenere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ad 1/3 (Rimini minimo 1 massimo 3)

Presentazione candidature liste provinciali all'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso cancelleria tribunale di Rimini:
dalle ore 08:00 di venerdì 26 febbraio (30' giorno antecedente)
alle ore 12:00 di sabato 27 febbraio (29' giorno antecedente)

Si ricorda che nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, non trovano applicabilità i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa:
- non è consentito autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- non è consentito utilizzare lo strumento della dichiarazione sostituiva di notorietà;
- non è consentito prorogare la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
- non è consentita la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica (fuori del contesto del documento informatico di cui al D.Lgs. 07/03/05, n. 82)